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Contratti, apprendistato… cosa cambia con la nuova legge?

Contratti, apprendistato… cosa cambia con la nuova legge?

Le novità introdotte dalla legge n° 78/2014

Convertito nella legge n° 78/2014 il D.L. n° 34/2014 che ha l’obiettivo di favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti per le imprese.

Di seguito le principali novità introdotte.

Nuova disciplina sul contratto a tempo determinato

  • La nuova legge prevede che i contratti a termine (a partire dal 21 marzo 2014) possano essere:
    • stipulati anche senza specificazione della causale;
    • prorogabili fino a un massimo di 5 volte, nell’arco di una durata massima di 36 mesi;
  • Ogni datore di lavoro può stipulare contratti a tempo determinato in misura non superiore al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle proprie dipendenze.

Nuova disciplina sull’apprendistato

  • La nuova legge riconosce all’apprendista una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione, almeno nella misura del 35% del monte orario complessivo;
  • Per l’imprese, viene ridotto l’obbligo di stabilizzazione del 20% degli apprendisti presenti in azienda solo alle imprese con più di 50 dipendenti e semplificato l’obbligo di previsione del piano formativo individuale scritto(PFI), che potrà essere redatto in forma sintetica e menzionato all’interno del contratto di apprendistato contestualmente all’assunzione.

Altre novità introdotte

  • Contratti di solidarietà: il limite di spesa relativo alle risorse da destinare ai contratti di solidarietà viene innalzato da 5,16 milioni di euro a 15 milioni di euro e la riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano i contratti di solidarietà viene innalzata dal 25% al 35% per tutte le Regioni.
  • Semplificazioni in materia di DURC: il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva potrà essere richiesto in forma telematica da tutti i soggetti interessati. La verifica sulla regolarità contributiva avverrà tramite un’unica interrogazione (all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili) che sostituirà a tutti gli effetti il DURC, con una validità di 120 giorni.
  • Elenco anagrafico dei lavoratori: I cittadini italiani, comunitari e stranieri con regolare permesso di soggiorno, in cerca di lavoro e che intendano usufruire dei servizi pubblici per l’impiego, saranno inseriti in un elenco anagrafico che prescinde dal luogo di residenza. La condizione di disoccupazione, necessaria per beneficiare di alcune azioni di politica attiva, sarà attestata, dietro presentazione di una dichiarazione dell’interessato presso il servizio competente, in qualsiasi ambito territoriale dello Stato, a prescindere dal “domicilio”. La norma è volta a garantire l’operatività del Programma Garanzia Giovani che richiede l’individuazione della “residenza” e della “contendibilità” del soggetto interessato, al fine di consentire al giovane in cerca di occupazione di rivolgersi a un servizio per l’impiego indipendentemente dall’ambito territoriale di residenza.

[via Gioventu.org]